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Sez. 5, Sentenza n. 15407 del 22/07/2015 (Rv. 636032 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Impedimento al recupero di un aiuto di Stato incompatibile con la disciplina comunitaria - Necessaria disapplicazione della disciplina nazionale.
Stato
decisa il 2015-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636032-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'art. 9, comma 2, della legge n. 289 del 2002, che stabilisce che la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni o agevolazioni indicate dal contribuente, va disapplicato, in quanto in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero obbligatorio di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione definitiva della Commissione europea.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)