Sez. 4, Sentenza n. 41359 del 28/04/2016 Cc. (dep. 03/10/2016) Rv. 268336 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Procedimento - Poteri istruttori del giudice - Esercizio - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE
Il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, cui consegue un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza con la quale la Corte di Appello non aveva disposto di integrare l'istruttoria nonostante la parte richiedente avesse offerto tutti gli atti nella propria disponibilità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)