Sez. 2, Sentenza n. 15354 del 05/12/2001 (Rv. 550856 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Contratto preliminare avente ad oggetto un unico immobile considerato nella sua interezza - Pluralità di promissari acquirenti - Adempimento ed esecuzione in forma specifica - Indivisibilità dell'obbligazione - Conseguenze - Litisconsorzio necessario dei promissari acquirenti - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Nel caso di contratto preliminare con pluralità di promissari acquirenti avente ad oggetto un unico immobile considerato nella sua interezza, la relativa obbligazione è indivisibile, per cui tanto l'adempimento, quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., devono essere richiesti congiuntamente da tutti i detti promissari, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 cod. proc.civ., stante l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)