Sez. 4, Ordinanza n. 609 del 23/02/1978 Cc. (dep. 06/05/1978) Rv. 138884 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE CONTRO LA SENTENZA ASSOLUTORIA CON FORMULA "PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE CONTRO LA SENTENZA ASSOLUTORIA CON FORMULA "PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - AMMISSIBILITA.*
E ammissibile il ricorso per Cassazione della parte civile contro la sentenza penale di assoluzione dell'imputato con la formula "perche il fatto non costituisce reato" poiche il riconoscimento della responsabilita penale, ai soli fini privatistici in assenza di impugnazione del pubblico ministero, pone la parte civile in condizione di ottenere il risarcimento dei danni anche se soltanto morali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)