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Sez. 3, Sentenza n. 4086 del 12/12/1975 (Rv. 378392 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - MANCATA DISPONIBILITA DELLA SOMMA DOVUTA - PROSPETTAZIONE DI UN MAGGIOR DANNO - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO - LICEITA - MAGGIORI DANNI DERIVANTI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITA DELLA RELATIVA DOMANDA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378392-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - MANCATA DISPONIBILITA DELLA SOMMA DOVUTA - PROSPETTAZIONE DI UN MAGGIOR DANNO - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO - LICEITA - MAGGIORI DANNI DERIVANTI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITA DELLA RELATIVA DOMANDA - CONDIZIONI.*

Allorquando il creditore sostiene di aver subito un maggior pregiudizio per non aver potuto disporre tempestivamente della somma dovutagli e prospetta a tal fine il nocumento che gli sarebbe derivato, tale assunto puo essere ritenuto sufficiente a giustificare la condanna generica al risarcimento dei danni: tuttavia, tra i maggiori danni possono essere compresi quelli derivanti da svalutazione monetaria solo a condizione che il creditore dimostri di aver risentito un particolare pregiudizio per non aver potuto disporre della somma a lui spettante per un impiego effettivamente apprestato e concretamente predisposto, o per sua necessita. (V 712/74, mass n 368552; 2570/71, mass n 353646).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)