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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4408 del 07/03/2016 (Rv. 639020 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Termine di cui all'art. 101, comma 1, l.fall. - Sospensione feriale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639020-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

Il termine perentorio per il deposito delle domande tardive di insinuazione al passivo fallimentare, previsto dall'art. 101, comma 1, l.fall., è soggetto alla sospensione feriale, sulla base delle indicazioni desumibili dagli artt. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e 36 bis l.fall., in quanto si tratta di termine processuale, entro il quale il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa altra forma di tutela del diritto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 36 bis, Legge Falliment. art. 101 com. 1, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)