Sez. 4, Sentenza n. 10711 del 29/09/1988 Ud. (dep. 03/11/1988) Rv. 179614 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - ORDINANZA EMESSA NEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE - ACQUIESCENZA - CONSEGUENZE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - ORDINANZA EMESSA NEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE - ACQUIESCENZA - CONSEGUENZE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA.*
In tema di impugnazioni, nel caso di rigetto, nel corso del giudizio di primo grado, della istanza difensiva tesa ad ottenere l'audizione del perito medico-legale, sulla dedotta interruzione del nesso causale tra lesione e morte, la mancata impugnazione dell'ordinanza stessa, in Sede di gravame, comporta l'acquiescenza a tale decisione, con la conseguenza che il giudice di appello non è tenuto a motivare sul punto, neppure se la istanza venga riproposta, trattandosi di richiesta inammissibile in presenza di acquiescenza al predetto provvedimento. (Conf mass n 097513; (Conf mass n 104682).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)