Sez. 3, Sentenza n. 7028 del 07/07/1999 (Rv. 528366 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Buona fede - Idoneità ad escludere la colpa - Sussistenza - Limiti - Difficoltà di interpretazione della legge - Idoneità ad escludere la colpa - Esclusione - Compensazione delle spese processuali in primo grado dovuta a tale difficoltà - Rilevanza, in sede di impugnazione, ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
La buona fede idonea ad escludere l'elemento soggettivo della colpa nell'illecito amministrativo va intesa come ignoranza inevitabile del precetto, indotta da un elemento positivo idoneo a determinare un errore scusabile, ad integrare la quale non è sufficiente la difficoltà di interpretazione della legge. Nè assume rilevanza, in sede di appello, a suffragio del motivo di impugnazione basato sulla sussistenza della buona fede in virtù di tale difficoltà interpretativa, la circostanza che proprio in ragione di tale divisata difficoltà sia stata disposta in primo grado la compensazione delle spese processuali. La soccombenza, infatti, è situazione che concettualmente precede la regolazione delle spese processuali, il cui contenuto non incide sulla soccombenza stessa, né sulle ragioni che l'hanno determinata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)