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Sez. L, Sentenza n. 2642 del 08/03/2000 (Rv. 534692 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Presunzione di colpa in ordine al fatto vietato - Configurabilità - Violazione di precise disposizioni normative - Conseguenze - Positiva dimostrazione della colpa - Sussistenza - Fattispecie relativa ad assunzioni dirette di lavoratori da parte di un sindaco.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534692-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In materia di requisiti dell'elemento soggettivo ai fini della responsabilità per violazioni assoggettate a sanzioni amministrative, la previsione dell'art. 3, primo comma, della legge n. 689 del 1981 - attribuente rilievo alla coscienza e volontà della azione o omissione, sia essa dolosa o colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso. La colpa, inoltre, deve ritenersi positivamente dimostrata, se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative.(Fattispecie relativa ad inosservanza da parte di un sindaco delle disposizioni vigenti circa il divieto di assunzioni dirette di lavoratori ed altresì delle prescrizioni imposte nel caso di assunzioni dirette consentite in determinate situazioni di urgenza).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, DPCM 27/12/1988 art. 8, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)