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Sez. L - , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 03)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Carta docente - Insegnanti non di ruolo - Spettanza - Individuazione dei precari titolari del beneficio - Mancato riconoscimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669340-03

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.

Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)