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Sez. L - , Ordinanza n. 38100 del 29/12/2022 (Rv. 666300 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Docenti a tempo determinato - Clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Trattamento retributivo - Diritto alla equiparazione ai docenti a tempo indeterminato ed alla ricostruzione della carriera agli effetti economici - Conseguenze - Indennità per ferie non godute e di disoccupazione - Detrazione - Esclusione - Fondamento. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666300-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione, trattandosi di istituti che caratterizzano il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere comparati.

Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)