Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 01/04/1987 (Rv. 452220 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - SUFFICIENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - SUFFICIENZA.*
L'Esercizio del diritto di trasferire in qualsiasi parte del territorio nazionale la propria residenza, pur riflettendo un fatto volontario, trattandosi di un diritto primario ed assoluto tutelato dalla Costituzione (art. 16), legittima ex se il recesso dal contratto di locazione ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e, pertanto, non occorre la prova, da parte del locatore, di particolari ragioni atte a giustificare la richiesta dell'immobile né la derivazione della stessa da una situazione di grave disagio, salvo restando il potere-dovere del giudice del merito di indagare sulla serietà di siffatta Determinazione al fine di verificare se il proposito di trasferimento sia fittizio o dettato dallo scopo di eludere le leggi, nel qual caso incombe al conduttore l'Onere di provare la maliziosità della ragione addotta dal locatore. (Conf 1508/83, mass n 426340 Cass.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)