Sez. 3, Sentenza n. 1508 del 28/02/1983 (Rv. 426340 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - SUFFICIENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - SUFFICIENZA.*
Lo stato di necessità idoneo a determinare la cessazione della proroga legale della locazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253, va inteso non in senso assoluto ma relativo, con riferimento cioè alle esigenze del locatore meritevoli di considerazione secondo la comune esperienza, sicché esso deve ritenersi sussistente quando il locatore decide di trasferirsi nel comune di ubicazione dell'immobile locato, in quanto, in tal caso, sebbene dipenda un fatto essenzialmente volontario, trova tuttavia nel diritto al trasferimento una giustificata esigenza meritevole di tutela (anche sotto il profilo costituzionale). Pertanto, non occorre la prova, da parte del locatore, di particolari ragioni atte a legittimare quella Determinazione volitiva, né, tanto meno, della derivazione della stessa da una situazione di grave disagio o comunque da gravi e particolari ragioni giustificative della richiesta dell'immobile, salvo, peraltro, il potere-dovere del giudice di indagare sulla serietà di siffatta Determinazione, al fine di verificare se il proposito di trasferimento sia fittizio e dettato dallo scopo di eludere le leggi vincolistiche, nel qual caso incombe al conduttore l'Onere di provare la simulazione della ragione addotta dal locatore. (Conf 1991/82, mass n 419832; (Conf 5165/81, mass n 415960; (Conf 479/81, mass n 410946).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)