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Sez. 3, Sentenza n. 14087 del 24/01/2013 Ud. (dep. 26/03/2013) Rv. 255047 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale in relazione al differente trattamento sanzionatorio ex art. 18 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 riguardante somministratore ed intermediario - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255047-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., in relazione all'art. 3 Cost., laddove, non consentendo l'appello avverso le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, discriminerebbe la posizione del somministratore condannato a pena pecuniaria ex art. 18 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui è preclusa l'impugnazione, rispetto a quella dell'intermediario punibile con pena congiunta, posto che trattasi di materia demandata alla discrezionalità del legislatore e non viziata da alcun profilo di irragionevolezza alla luce della diversità delle due figure.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)