diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 41136 del 15/10/2001 Ud. (dep. 19/11/2001) Rv. 220279 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Contrasto del comma terzo dell'art. 593 cod.proc.pen.(come modificato dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468) con gli artt. 3, 24, 111 della Costituzione - Nella parte in cui dispone la inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220279-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 593 comma terzo cod.proc.pen., come modificato dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468 (il quale ha previsto, tra l'altro, la inappellabilità delle sentenze di condanna in relazione alle quali sia stata applicata la sola pena pecuniaria) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, atteso che l'impossibilità di appellare siffatte sentenze: 1) non viola il principio di ragionevolezza, dal momento che le situazioni prese in esame sono radicalmente diverse proprio in ragione della "qualità" della pena, in quanto, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità del reato, effettuata dal legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria, 2) non lede il diritto di difesa né il principio di parità di trattamento dell'imputato, in quanto, mentre non è "costituzionalizzato" l'obbligo di un secondo grado di merito, è comunque garantito -con il ricorso per cassazione- il riesame della vicenda processuale ed in quanto eguale trattamento è riservato a situazioni similari, 3) non contrasta con il principio di eguaglianza, con particolare riferimento alla nuova formulazione dell'art. 443 Cpp (che, a seguito della modifica apportata dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, consente al soggetto condannato, con rito abbreviato, alla sola pena pecuniaria, di proporre appello), in quanto il carattere più "snello", anche in secondo grado, del giudizio abbreviato giustifica tale diversità di trattamento, 4) non determina disparità di trattamento tra coloro che siano stati condannati dal giudice di pace, genericamente, al risarcimento del danno (soggetti ai quali è consentito appellare) e coloro che siano stati condannati dal Tribunale, non solo al risarcimento del danno, ma anche al pagamento di una provvisionale, in quanto trattasi di diverse procedure, come reso evidente dall'art. 38 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, che estende, agli effetti penali, l'impugnazione -nella ipotesi in cui la legge prevede il ricorso immediato al giudice (art.21)- a situazioni diverse da quelle contemplate dall'art. 577 Cpp (il quale consente l'impugnazione, anche agli effetti penali, di chi sia costituito parte civile in relazione ai reati di ingiuria e diffamazione), né determina disparità tra l'imputato e la parte civile, in quanto, neanche la parte civile può appellare, agli effetti civili e penali, le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 577 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Legge 26/03/2001 num. 128 CORTE COST., Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)