Sez. 1, Sentenza n. 2662 del 09/03/2000 (Rv. 534703 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Art. 11 legge n. 319 del 1980 - Disciplina - Compenso - Liquidazione - Provvedimento - Reclamo al tribunale o alla corte d'appello di appartenenza del giudice emittente - Anche nel caso di pronuncia del provvedimento ad opera dello stesso - Collegio - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nel sistema adottato dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980, la liquidazione del compenso ai periti ed agli altri ausiliari del giudice è suscettibile di reclamo al tribunale o alla corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, anche nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato dallo stesso collegio che ha conferito l'incarico, essendo il reclamo non già un mezzo di impugnazione, da devolvere necessariamente ad un organo giudiziario sovraordinato, ma uno strumento di opposizione, destinato a far acquisire definitività al provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1989 num. 319 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)