Sez. 3, Sentenza n. 556 del 19/12/1995 Ud. (dep. 18/01/1996) Rv. 204372 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Sospensione del procedimento - Necessità anche per "intervento edilizio" collegabile con reato ex legge n. 1089 del 1939 ovvero n. 431 del 1985 - Sussistenza - Nozione di "intervento edilizio".
Edilizia - In genere
In base all'art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, il procedimento penale deve rimanere sospeso dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, accompagnata dall'attestazione di versamento dell'oblazione negli importi stabiliti, non soltanto con riferimento alle ipotesi dei reati di cui all'art. 20 stessa legge, ma anche a quelle fattispecie nelle quali sia configurabile un "intervento edilizio" (legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma ottavo) collegabile con uno dei reati di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ovvero al D.L. 27 giugno 1985, n. 312 convertito,, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431. La nozione di "intervento edilizio" non va limitata ai casi di cui all'art. 20 lett. b), c), ma anche a quelli di cui alla lettera a) ed attiene anche ai casi nei quali il reato edilizio-urbanistico non sia stato formalmente contestato.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 8 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)