Sez. 3, Ordinanza n. 1228 del 24/09/1996 Cc. (dep. 14/10/1996) Rv. 206167 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Contestazione del reato ex art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 connesso con violazione della legge urbanistica - Sospensione del procedimento - Applicabilità - Sussistenza - Ragione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio per costruzioni in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la sospensione del procedimento in base agli artt. 38 e 44 legge n. 47 del 1985, pienamente compatibile con il principio della tassatività delle sospensioni di cui agli artt. 2, 3 e 479 cod. proc. pen., si applica pure nell'ipotesi di contestazione del reato contemplato dall'art. 1 "sexies" legge n. 431 del 1985 connesso con una violazione della legge urbanistica, giacché una diversa esegesi contrasterebbe con un'analisi ermeneutica sistematica e teleologica della normativa e sarebbe incongrua e, comunque, contraria al principio di economia processuale in quanto, pur prevedendo l'estinzione della predetta contravvenzione nel comma ottavo dell'art. 39 legge n. 724 del 1985, non consentirebbe di sospendere il relativo procedimento in attesa del rilascio dei provvedimenti abilitativi, notoriamente intervenienti dopo un notevole lasso di tempo. Non occorre, peraltro, un'espressa statuizione integrativa del secondo comma dell'art. 38 legge n. 47 del 1985, come, invece, è avvenuto per i reati di cui alla legge n. 64 del 1974 con la legge n. 298 del 1985 di conversione del D.L. n. 146 del 1985, per considerare compresa in questa norma la predetta violazione, poiché si tratta soltanto di una differente tecnica legislativa giustificata dal diverso regime estintivo delle difformi contravvenzioni.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)