Sez. 1, Sentenza n. 19038 del 03/09/2010 (Rv. 614274 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Cottimo fiduciario - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Interessi moratori - Decorrenza - Dal contratto in forma scritta ancorchè intervenuto successivamente alla ultimazione dei lavori.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, anche il contratto di cottimo fiduciario richiede la forma scritta "ad substantiam"; sicché, ove la stipulazione in forma scritta di esso segua l'ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento (e non da quello, precedente, dell'ultimazione dei lavori) che sorge l'obbligazione della stazione appaltante al pagamento del corrispettivo dell'appalto, iniziano a decorrere i termini posti dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 per eseguirlo e, quindi, sorge il diritto dell'appaltatore a percepire gli interessi moratori, secondo le modalità previste dalle suddette norme e dal successivo art. 4 della legge n. 741 del 1981.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)