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Sez. U, Sentenza n. 4571 del 03/11/1989 (Rv. 464029 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ESPROPRIAZIONE DI AREA EDIFICABILE DISPOSTA EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 5 DEL 1980 E N. 223 DEL 1983 - PORTATA - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464029-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ESPROPRIAZIONE DI AREA EDIFICABILE DISPOSTA EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 5 DEL 1980 E N. 223 DEL 1983 - PORTATA - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - PERSISTENZA.*

Con riguardo ad espropriazione di area edificabile disposta ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ancorché in attuazione di un piano di edilizia economica e popolare, le sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, le quali hanno dichiarato l'illegittimità dei criteri di Determinazione dell'indennità posti dall'art. 16 quinto, sesto e settimo comma di detta legge, e poi di quelli analoghi reintrodotti in via provvisoria dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385, comportano che l'indennità medesima deve essere liquidata alla stregua della regola generale dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (manifestamente non in contrasto con l'art. 42 terzo comma della Costituzione), mentre non incidono, ancorché sopravvenute in pendenza del procedimento di opposizione instaurato ai sensi dell'art. 19 della citata legge del 1971, sulla giurisdizione del giudice ordinario, il quale, essendovi già stata una stima in Sede amministrativa, non usurpa funzioni riservate alla pubblica amministrazione, ed altresì non interferiscono sulla Competenza in unico grado della Corte d'appello, discendendo questa di per sè dall'adozione del modello procedimentale di cui alla medesima legge del 1971. (V 315/89, mass n 461473; (V 5599/88, mass n 460156; (V 3785/88, mass n 459019).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)