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Sez. U, Sentenza n. 7154 del 01/08/1994 (Rv. 487602 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Esercizio del potere espropriativo - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Emissione del provvedimento amministrativo nella vigenza della legge n. 865 del 1971 e configurabilità di una azione di competenza del giudice ordinario per i danni da ritardo del decreto - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487602-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In presenza di decreto di espropriazione per pubblica utilità, le controversie attinenti al legittimo esercizio del potere espropriativo appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza che rilevi in contrario l'essere stato il detto provvedimento emesso nella vigenza delle norme della legge n. 865 del 1971, concernenti la determinazione dell'indennità secondo il criterio del valore agricolo medio, poiché la sopravvenienza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali norme con riguardo ai suoli aventi destinazione edificatoria non comporta in alcun modo la carenza del potere suddetto (ma solo la sostituzione - fino all'entrata in vigore dell'art. 5 bis del D.L. n. 33 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992 - di quel criterio con l'altro, ancora vigente, del valore venale, di cui all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865); e senza che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 1990, possa configurarsi un'azione di competenza del giudice ordinario, per i danni cagionati dal ritardo col quale è stato emesso il decreto, atteso che con la illegittimità, in tale sentenza dichiarata, dell'art. 19 della legge n. 67 del 1990, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché fosse mancata la relazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della stessa legge, dipende ormai soltanto dall'espropriato la facoltà di tempestiva azione per l'indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)