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Sez. 1, Sentenza n. 484 del 16/02/1966 (Rv. 320964 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA (AZIONE) - CONDIZIONI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CREDITORE - DELLA MOGLIE E DEI FIGLI AVENTI DIRITTO AL MANTENIMENTO - INERZIA DEL DEBITORE - OMISSIONE, NELLA DIFESA IN GIUDIZIO, DI DETERMINATE DIFESE O ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1966-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320964-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA (AZIONE) - CONDIZIONI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CREDITORE - DELLA MOGLIE E DEI FIGLI AVENTI DIRITTO AL MANTENIMENTO - INERZIA DEL DEBITORE - OMISSIONE, NELLA DIFESA IN GIUDIZIO, DI DETERMINATE DIFESE O ECCEZIONI.*

L'inerzia del debitore che consente al creditore di agire in via sostitutiva mediante Azione surrogatoria, riguarda, oltre che il comportamento assolutamente omissivo, anche quello che si concreta in una attivita qualitativamente o quantitativamente insufficiente per l'Esercizio del diritto. La sola presenza in giudizio del debitore convenuto non costituisce ragione d'incompatibilita con l'intervento del creditore e la legittimita o meno di questo intervento va valutata caso per caso, in ragione per l'appunto, di cio che il debitore ha fatto e di cio che, invece, avrebbe dovuto o potuto ragionevolmente fare per difendere il suo patrimonio. Nella specie, e stato ritenuto che i congiunti, aventi diritto al mantenimento, di chi si sia obbligato a vendere ad altra persona la sua unica proprieta immobiliare e sia stato convenuto in giudizio per sentirsi condannare all'esecuzione in Forma specifica del contratto, possono intervenire nel processo per la tutela del loro credito di mantenimento e chiedere in via surrogatoria l'annullamento del contratto per incapacita di intendere e di volere del promittente venditore, anche se costui, costituitosi in causa, riconosca la validita del contratto preliminare-. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)