Sez. 2, Sentenza n. 3665 del 28/05/1988 (Rv. 458936 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONE E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - COMPORTAMENTO POSITIVO PREGIUDIZIEVOLE PER LE RAGIONI DEL CREDITORE - INAMMISSIBILITÀ.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONE E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - COMPORTAMENTO POSITIVO PREGIUDIZIEVOLE PER LE RAGIONI DEL CREDITORE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'esperibilità dell'Azione surrogatoria (art. 2900 cod. civ.) postula l'inerzia del debitore, cioè un comportamento omissivo o quanto meno insufficientemente attivo, al quale non può parificarsi un comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni del creditore, giacché tale comportamento positivo, quale atto di amministrazione del proprio patrimonio spettante al debitore, non consente interferenze da parte del creditore, salvo a costituire oggetto di revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.. (V 484/66, mass n 320964).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)