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Sez. 1, Sentenza n. 5992 del 12/11/1981 (Rv. 416778 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 729 DEL 1961 - APPLICABILITÀ AI SUBAPPALTI PER MOVIMENTI DI TERRA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416778-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 729 DEL 1961 - APPLICABILITÀ AI SUBAPPALTI PER MOVIMENTI DI TERRA - ESCLUSIONE.*

L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n.729, relativa al piano di nuove costruzioni stradali e autostradali non è applicabile ai contratti di subappalto aventi ad oggetto i cosiddetti "movimenti di terra" che non siano stati specificamente approvati dalla "stazione appaltante" (ai sensi dello art. 339 della legge sulle opere pubbliche del 1865), poiché la norma contenuta nel secondo comma di detto articolo esenta da approvazione soltanto "i cottimi" e non anche i contratti di subappalto. (Conf 6397/80, mass n 410144; (Conf 3141/80, mass n 406931).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)