Sez. 1, Sentenza n. 3141 del 13/05/1980 (Rv. 406931 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - SUBAPPALTI RELATIVI A MOVIMENTI DI TERRA - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - SUBAPPALTI RELATIVI A MOVIMENTI DI TERRA - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'agevolazione fiscale prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729 nel piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali non e applicabile ai contratti di subappalto riguardanti movimenti di terra che non siano stati approvati dalla pubblica amministrazione competente, poiche la norma contenuta nel secondo comma dell'art 339 della legge 20 marzo 1865 n 2248, allegato F, che esclude la necessita dell'approvazione della stazione appaltante per i cottimi aventi a oggetto l'esecuzione dei movimenti di terra non puo applicarsi ai subappalti aventi il medesimo contenuto. (V 2004/80, mass n 405636; (V 2922/60; (Conf 191/80, mass n 403587).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)