Sez. L, Sentenza n. 7564 del 13/10/1987 (Rv. 455509 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO EROGATO DAL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENTE CREDITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO EROGATO DAL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENTE CREDITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Hanno natura di crediti di lavoro quelli relativi a trattamenti integrativi di pensione erogati dallo stesso datore di lavoro (e non già da terzi) sulla base di regolamenti pattizi aventi natura di contratto collettivo (nella specie: il trattamento integrativo della pensione INPS costituito presso il fondo di integrazione di una cassa di risparmio) e quindi sono soggetti a rivalutazione monetaria secondo il disposto dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (V 1061/83, mass n 425845).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)