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Sez. L, Sentenza n. 7564 del 13/10/1987 (Rv. 455509 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO EROGATO DAL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENTE CREDITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455509-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO EROGATO DAL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENTE CREDITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

Hanno natura di crediti di lavoro quelli relativi a trattamenti integrativi di pensione erogati dallo stesso datore di lavoro (e non già da terzi) sulla base di regolamenti pattizi aventi natura di contratto collettivo (nella specie: il trattamento integrativo della pensione INPS costituito presso il fondo di integrazione di una cassa di risparmio) e quindi sono soggetti a rivalutazione monetaria secondo il disposto dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (V 1061/83, mass n 425845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)