Sez. L, Sentenza n. 1061 del 09/02/1983 (Rv. 425845 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO EROGATO A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE VOLTO ALL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO - CONSEGUENTE CREDITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO EROGATO A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE VOLTO ALL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO - CONSEGUENTE CREDITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
I crediti dei lavoratori concernenti un trattamento pensionistico integrativo, erogato a seguito della Costituzione di un fondo speciale volto all'integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ancorché esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituiscono veri e propri crediti di lavoro, come tali rivalutabili a norma dell'ultimo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ., in quanto il trattamento pensionistico integrativo - a differenza di quello obbligatorio, caratterizzato dalla natura tipicamente pubblicistica del rapporto di Assicurazione sociale obbligatoria, - trova la sua fonte e la sua disciplina nella volontà delle parti, costituendo, in sostanza, un Obbligo contrattuale del datore di lavoro avente ad oggetto una prestazione corrispettiva (rapportata alla durata del servizio ed alla misura della retribuzione), la cui natura privatistica non è contraddetta dalle previsioni della sua corresponsione in caso di Invalidità e della riversibilità, che configurano modi di essere e disciplina particolari del rapporto. Nè osta alla rivalutabilità in questione, l'articolo 36 cost., ininfluente sull'ambito di operatività dello articolo 429 citato, che fa riferimento non al concetto di "retribuzione sufficiente", ma a quello ben più ampio di "credito di lavoro", comprensivo anche delle erogazioni corrispettive non rientranti nell'area della retribuzione tutelata da detto articolo 36. (V 2284/82, mass n 420162).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)