Sez. 5, Sentenza n. 3147 del 10/11/1983 Cc. (dep. 20/01/1984) Rv. 162205 - 01
PARTE CIVILE - SPESE - OMESSA CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - SPESE - OMESSA CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La procedura di correzione degli errori materiali, prevista dallo art. 488, ultimo comma, cod. proc. pen. per il caso di omissione della condanna dell'imputato alle spese processuali, non può essere estesa all'ipotesi di omessa condanna alle spese in favore della parte civile, perché non ricorre in tal caso il carattere di conseguenzialità obbligatoria che presenta la condanna dell'imputato alle spese processuali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)