Sez. 2, Sentenza n. 36219 del 16/06/2011 Ud. (dep. 06/10/2011) Rv. 251161 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Estinzione di alcuni dei reati - Potere ex art. 129 cod. proc. pen. - Rideterminazione aumento continuazione - In senso meno favorevole - Legittimità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
L'obbligo di diminuzione, in misura corrispondente, della pena non opera per il giudice d'appello che, nell'esercizio dei poteri di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen. e non in accoglimento dell'appello dell'imputato, dichiari l'estinzione di alcuni degli episodi che compongono un reato continuato, sicché ben può, in tal caso, rideterminare l'aumento di pena per la continuazione in modo meno favorevole.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)