Sez. U, Sentenza n. 5978 del 12/05/1995 Ud. (dep. 23/05/1995) Rv. 201034 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - In genere | Accoglimento del gravame dell'imputato relativo a circostanze e reati concorrenti - Diminuzione della pena - Necessità.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - In genere
Nei casi previsti dall'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen. (accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti), il giudice, oltre che essere vincolato dal generale divieto della "reformatio in peius" posto dal terzo comma del medesimo articolo, ha "in ogni caso" il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione, e ciò anche quando, oltre all'imputato, sia appellante il pubblico ministero, il cui gravame può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti all'accoglimento dei motivi dell'imputato. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che il giudice d'appello, in applicazione del principio devolutivo, non può intervenire su elementi di pena relativi a capi o a punti in nessun modo coinvolti nell'impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)