diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 19662 del 22/12/2003 (Rv. 569153 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Degli amministratori e dipendenti pubblici per danni cagionati ad amministrazioni o enti diversi da quello di appartenenza - Nel regime anteriore alla disciplina introdotta dall'art. 1 quarto comma, legge n. 20 del 1994 - Giurisdizione della Corte dei conti - Presupposto - Rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'amministrazione danneggiata - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569153-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Per i fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. modif. - che ha attribuito alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza - la giurisdizione del giudice contabile sussiste tutte le volte in cui tra l'autore del danno e l'amministrazione od ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio o ristretto, ma anche di servizio, per quest'ultimo intendendosi la sussistenza di una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'"iter" procedimentale o nell'apparato organico dell'ente, tale da rendere il primo compartecipe dell'attività amministrativa del secondo.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)