Sez. U, Sentenza n. 9693 del 04/07/2002 (Rv. 555516 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Degli amministratori e dipendenti pubblici per danni cagionati ad amministrazioni o enti diversi da quello di appartenenza - Nel regime anteriore alla disciplina introdotta dall'art. 1, quarto comma, legge n. 20 del 1994 - Giurisdizione della Corte dei conti - Presupposto - Rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'amministrazione danneggiata - Sufficienza - Relazione funzionale tra i sanitari componenti le commissioni mediche, incaricate della valutazione medico - legale dell'incapacità lavorativa degli aspiranti al relativo assegno, ed il Ministero dell'interno, erogatore del trattamento di invalidità civile - Rapporto di servizio - Configurabilità.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Per i fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. modif. - che ha attribuito alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza - la giurisdizione del giudice contabile sussiste tutte le volte in cui tra l'autore del danno e l'amministrazione od ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio o ristretto, ma anche di servizio, per quest'ultimo intendendosi la sussistenza di una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'"iter" procedimentale o nell'apparato organico dell'ente, tale da rendere il primo compartecipe dell'attività amministrativa del secondo. Siffatto rapporto di servizio ricorre tra i sanitari, componenti le commissioni mediche incaricate di accertare il grado di invalidità degli aspiranti al relativo assegno mensile, ed il Ministero dell'interno, a carico del quale è posta tale provvidenza.
Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 6, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)