Sez. 5 - , Sentenza n. 9586 del 05/04/2019 (Rv. 653364 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessione all'esportazione - Regime di sospensione d'imposta - Applicazione prima della dichiarazione d'intenti - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di IVA, il regime di cessione all'esportazione in sospensione d'imposta, di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (vigente "ratione temporis"), può essere legittimamente applicato dal cedente anche prima della ricezione della dichiarazione di intenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del d.l. n. 746 del 1983, conv., con modif., in l. n. 17 del 1984 (applicabile "ratione temporis"), purché lo stesso dimostri la sussistenza di tutti i presupposti di fatto caratterizzanti detta cessione, in quanto derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1 com. 1 lett. C, Legge 27/02/1984 num. 17 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)