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Sez. 2, Sentenza n. 115 del 13/01/1975 (Rv. 373287 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - TERMINE PER LA RESTITUZIONE - RESTITUZIONE DEL FASCICOLO PRIVO DI DOCUMENTI GIA PRODOTTI - IMPROCEDIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373287-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - TERMINE PER LA RESTITUZIONE - RESTITUZIONE DEL FASCICOLO PRIVO DI DOCUMENTI GIA PRODOTTI - IMPROCEDIBILITA.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt 169, secondo comma, cod proc civ, e 111 disp att dello stesso codice, il termine utile per la restituzione in cancelleria del fascicolo di parte, che sia stato ritirato dall'appellante all'atto della remissione della causa al collegio, si identifica con quello stabilito per il deposito della comparsa conclusionale, ed e quindi il termine di quattro giorni prima dell'udienza fissata per la discussione della causa, riducibili a due qualora il Presidente del collegio ravvisi la sussistenza di gravi ragioni che giustifichino la restituzione tardiva. Ai fini sopra indicati, l'incompletezza del fascicolo dovuta al mancato reinserimento in esso di documenti dell'appellante ritualmente prodotti alla prima udienza allo scopo di apprestare al giudice il materiale indispensabile per la cognizione del gravame, equivale alla mancata restituzione del fascicolo stesso dopo l'avvenuto ritiro di esso. (V 2318/71, mass n 353186; 1969/69, mass n 341155; (V 1283/66, mass n 322561; 1860/65; 1425/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)