Sez. 3, Sentenza n. 2182 del 08/07/1971 (Rv. 352959 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONE DELLA PROVA - CASA DEL DEBITORE - NOZIONE - TEMPORANEA OSPITALITA NELL'ABITAZIONE ALTRUI - IRRILEVANZA - CONVIVENZA DI PIU SOGGETTI IN UNA STESSA CASA - PIGNORABILITA DI TUTTI I MOBILI IVI ESISTENTI PER I DEBITI DI OGNUNO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONE DELLA PROVA - CASA DEL DEBITORE - NOZIONE - TEMPORANEA OSPITALITA NELL'ABITAZIONE ALTRUI - IRRILEVANZA - CONVIVENZA DI PIU SOGGETTI IN UNA STESSA CASA - PIGNORABILITA DI TUTTI I MOBILI IVI ESISTENTI PER I DEBITI DI OGNUNO.*
La espressione 'casa del debitorè usata nell'art 621 cod proc civ riguarda un semplice rapporto di fatto, purche avente una certa stabilita, e non sia di temporanea ospitalita in casa altruì per conseguenza, se in una stessa casa convivano piu persone, tutti i beni ivi esistenti possono essere pignorati per il debito di ciascuno, e l'opposizione proposta dagli altri e soggetta alle limitazioni di prova poste dallo stesso articolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)