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Sez. 3, Sentenza n. 3336 del 07/12/1973 (Rv. 367232 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367232-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE - NOZIONE.*

L'espressione 'casa di abitazione del debitorè, usata dall'art 621, cod proc civ, nello stabilire i limiti della prova testimoniale nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo che pretende avere la proprieta sui beni pignorati in quel luogo, vale ad indicare la casa con la quale il debitore si trovi in un semplice rapporto di fatto, il quale abbia, tuttavia, una certa stabilita e non sia di temporanea ospitalita presso altri. (V 2182/71, mass n 352959).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)