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Sez. 3, Sentenza n. 15936 del 13/11/2002 (Rv. 558458 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO | Responsabilità contrattuale del vettore per furto delle merce - Prescrizione breve - Decorrenza.
Stato
decisa il 2002-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558458-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO

Quando venga proposta domanda atta a far valere la responsabilità contrattuale del vettore per mancata riconsegna della merce affidatagli, sia pure a causa di un furto, si applica la prescrizione annuale di cui all'art. 2951 cod. civ., che decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)