Sez. 4, Sentenza n. 9027 del 28/03/1974 Ud. (dep. 28/11/1974) Rv. 128602 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - CONDIZIONE.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge quando al giudice sia pervenuta notizia della esistenza di un sospetto colpevole verso cui possa ragionevolmente desumersi che stiano per indirizzarsi le indagini; consegue che nessuna comunicazione e dovuta in presenza di una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti senza che vi sia ancora alcun sospetto in ordine alla responsabilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)