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Sez. 4, Sentenza n. 9027 del 28/03/1974 Ud. (dep. 28/11/1974) Rv. 128602 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128602-01

PROCEDIMENTO PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - CONDIZIONE.*

L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge quando al giudice sia pervenuta notizia della esistenza di un sospetto colpevole verso cui possa ragionevolmente desumersi che stiano per indirizzarsi le indagini; consegue che nessuna comunicazione e dovuta in presenza di una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti senza che vi sia ancora alcun sospetto in ordine alla responsabilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)