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Sez. 3, Sentenza n. 15 del 07/01/1976 (Rv. 378628 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO DEROGABILE - NECESSITA DELLA ECCEZIONE - LIMITI DI PROPONIBILITA - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - LIMITI - PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA COMPETENZA - RELATIVA MOTIVAZIONE - ECCEZIONE TARDIVA OD INCOMPLETA.*
Stato
decisa il 1976-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378628-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO DEROGABILE - NECESSITA DELLA ECCEZIONE - LIMITI DI PROPONIBILITA - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA PER IL GIUDICE - LIMITI - PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA COMPETENZA - RELATIVA MOTIVAZIONE - ECCEZIONE TARDIVA OD INCOMPLETA.*

Le norme sulla Competenza territoriale derogabile sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, la loro violazione puo essere rilevata soltanto su eccezione di parte, la quale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo. Peraltro, nel mentre la pronunzia declinatoria della Competenza e mediata dalla suddetta eccezione e vincolata al contenuto di questa, nel senso che il giudice non puo emetterla che con riferimento al profilo dedotto ed alle ragioni addotte nel primo atto difensivo, la pronunzia affermativa non soffre tale limitazione, poiche il giudice puo e deve rilevare d'ufficio le ragioni che gli attribuiscono la Competenza a decidere sulla causa proposta. Fra tali ragioni rientrano anche la tardivita dell'eccezione o la sua incompletezza e, cioe, la omessa contestazione di uno qualsiasi dei possibili criteri concorrenti attributivi della Competenza. Verificandosi quest'ultima ipotesi, infatti, il giudice non puo indagare ex officio se del criterio non contestato ricorrano, o meno, i presupposti di fatto, ma deve senz'altro respingere l'eccezione di incompetenza. (V 2748/75, mass n 376753).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)