Sez. 1, Sentenza n. 4050 del 31/05/2000 Cc. (dep. 07/09/2000) Rv. 217021 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieto di concessione conseguente a revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale - Applicazione a pene per reati commessi da minorenne - Fondamento.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di reiterazione dei benefici penitenziari per un periodo di tre anni, previsto dall'art. 58 quater, commi secondo e terzo, dell'ordinamento penitenziario per i casi di precedente revoca, opera anche con riferimento al condannato già ammesso alla misura alternativa per reati commessi in età minore, sempre che la revoca sia intervenuta in seguito a commissione di un reato successiva al compimento della maggiore età, dovendosi ritenere che la sentenza costituzionale n. 436 del 1999, dichiarativa della parziale illegittimità della disposizione predetta nella parte in cui si riferisce ai minorenni, sia applicabile esclusivamente ai fatti commessi dal condannato in età minore.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 11 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)