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Sez. 2, Sentenza n. 1936 del 16/07/1966 (Rv. 323759 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI DESUMERNE ELEMENTI DI CONVINCIMENTO - VALUTAZIONE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323759-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI DESUMERNE ELEMENTI DI CONVINCIMENTO - VALUTAZIONE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione del comportamento processuale delle parti, e quindi anche della mancata contestazione di una circostanza sfavorevole, rientra nell'apprezzamento del giudice di merito, il quale puo, pertanto, insindacabilmente desumere elementi di convincimento dall'atteggiamento difensivo delle parti o dalla mancata contestazione di un fatto contrario all'interesse di una di esse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)