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Sez. 3, Sentenza n. 1261 del 04/03/1981 (Rv. 411842 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - SILENZIO- VALORE - RICONOSCIMENTO DEL FATTO AFFERMATO DALLA CONTROPARTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411842-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - SILENZIO- VALORE - RICONOSCIMENTO DEL FATTO AFFERMATO DALLA CONTROPARTE - CONDIZIONI.*

Al silenzio di una parte la quale, avendo interesse a contraddire e trovandosi nella possibilita di farlo, ometta un tale comportamento, puo essere attribuito significato di riconoscimento del fatto affermato dalla controparte qualora, per la mancata contestazione e per il concorso di peculiari circostanze e situazioni, il silenzio stesso assuma un significato univoco. (V 5617/79, mass n 402213; (V 4590/78, mass n 394263; (V 1411/75, mass n 374968; (V 1636/66, mass n 323759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)