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Sez. 3, Sentenza n. 8850 del 07/09/1998 (Rv. 518653 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Fideiussione prestata dal socio di una Srl in forze della stessa società con esonero del creditore dall'osservanza dell'art. 1956 cod. civ. - Conoscenza da parte del socio dell'aggravante del rischio - Informazione in tal senso fornita dallo stesso fideiussore alla somma creditrice - Violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di informazione nei confronti del fideiussore - Esclusione - Liberazione del fideiussore - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518653-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA

Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 cod. civ., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità della stessa a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione). (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 1956 cod. civ. introdotte dalla legge 27 febbraio 1992 art. 54).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)