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Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 06/04/1992 (Rv. 476623 - 01)

Fideiussione - Estinzione - Liberazione del fideiussore per obbligazione futura | Art. 1956 cod. civ. - Disciplina - Applicabilità nella ipotesi di società fideiubente e società fideiussoria composta dagli stessi soci - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476623-01

Fideiussione - Estinzione - Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

L'art. 1956 cod. civ., che, al fine di scongiurare imprevedibili dilatazioni del rischio assunto dal fideiussore, fa divieto al creditore di concedere al debitore principale divenuto insolvente ulteriori crediti, senza speciale autorizzazione del medesimo fideiussore, non è applicabile nell'ipotesi di società fideiubente e società fideiussoria composte dagli stessi soci, atteso che la comunanza di interessi tra le due società è tale da rendere la prima beneficiaria reale dell'ulteriore credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)