diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2652 del 29/04/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 210933 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Dieci giorni - Inosservanza - Inefficacia - Data di riferimento - Deliberazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210933-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui dispositivo sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, comprendente anche la motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)