Sez. U, Sentenza n. 11 del 25/03/1998 Cc. (dep. 02/06/1998) Rv. 210607 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine di dieci giorni per la decisione previsto a pena di inefficacia del provvedimento coercitivo - Deposito del solo dispositivo - Sufficienza - Motivazione - Deposito nel termine di cui all'art. 128 cod. proc. pen. - Necessità - Inosservanza di tale termine - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche della motivazione, che deve essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell'art. 128 cod. proc. pen. L'eventuale inosservanza di tale ultimo termine, quantunque sfornita di sanzione processuale, espone i magistrati a responsabilità civile e disciplinare, oltre che, all'occorrenza, penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 124, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)