Sez. L, Sentenza n. 5513 del 20/06/1997 (Rv. 505318 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Ballerini e tersicorei - Diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei quarantacinque anni (per gli uomini) - Requisito dell'iscrizione almeno ventennale all'E.N.P.A.L.S. - Cumulo (totalizzazione) dei periodi assicurativi in base alle convenzioni internazionali e ai regolamenti comunitari - Surrogabilità di tale requisito - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
Con riferimento alle categorie dei ballerini o dei tersicorei, la regola del diritto al pensionamento di vecchiaia al compimento (per gli uomini) del quarantacinquesimo anno di età (giustificata dal particolare impegno fisico e dallo stato di forma richiesti dalla attività svolta), subordinatamente (oltre che alla esistenza del requisito contributivo precisato dalla legge) al decorso di almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione presso l'E.N.P.A.L.S. (art. 6 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420), può trovare applicazione anche a favore dei soggetti che abbiano lavorato, oltre che in Italia, nei paesi europei rispetto ai quali - in base alle convenzioni internazionali e ai regolamenti comunitari - è consentita la cosiddetta totalizzazione dei contributi, cioè il cumulo dei periodi assicurativi italiani e esteri, sempreché la contribuzione estera riguardi il medesimo ambito professionale, nel senso che tale totalizzazione prende il luogo del requisito assicurativo minimo richiesto per il lavoratore che abbia svolto la sua attività esclusivamente in Italia. (Fattispecie relativa a ballerino che aveva lavorato, oltre che in Italia, Olanda, Germania e Svezia, paese con il quale l'Italia aveva stipulato in materia di sicurezza sociale la Convenzione di Stoccolma del 2 settembre 1979, ratificata con legge 27 aprile 1982 n. 288).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1971 num. 1420 art. 6 CORTE COST., Legge 27/04/1982 num. 288, Tratt. Internaz. 02/09/1979, Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)