Sez. L - , Sentenza n. 30267 del 14/10/2022 (Rv. 665915 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Ballerini e tersicorei - Pensione di vecchiaia - Iscrizione almeno ventennale all’E.N.P.A.L.S. - Periodi assicurativi maturati negli Stati UE - Cumulo - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
In tema di diritto alla pensione di vecchiaia di ballerini e tersicorei, ai fini del computo del periodo almeno ventennale di iscrizione all'E.N.P.A.L.S., l'art. 45, comma 1, del Reg. CEE n. 1408 del 1971, consente, a coloro che hanno svolto la propria prestazione lavorativa in vari Stati membri, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso di essi, come se si trattasse di un unico periodo maturato interamente nello Stato in cui viene richiesta la prestazione, purché, trattandosi di professione soggetta ad un regime speciale, il periodo di assicurazione presso lo Stato membro sia compiuto sotto un regime corrispondente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla posizione di una ballerina rumena, aveva riconosciuto il cumulo del periodo assicurativo maturato in Romania con quello di iscrizione presso l'E.N.P.A.L.S., essendo pacifico che i contributi in Romania erano stati versati a un ente che assicurava la stessa categoria dei tersicorei e ballerini).
Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 art. 4 com. 5, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)