Sez. 3, Sentenza n. 7548 del 15/05/2003 (Rv. 563115 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione intervenuta tra altro condebitore e il creditore - Natura di esercizio di diritto potestativo - Conseguenze - Libertà di forme - Possibilità di farla rendere al procuratore sfornito di mandato speciale nei confronti del procuratore alle liti del creditore - Sussistenza - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
La dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione già conclusa tra altro condebitore e il terzo costituisce esercizio di un diritto potestativo, e non manifestazione della volontà di concludere un contratto, e come tale può essere effettuata con libertà di forme anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, e può esser resa anche al procuratore alle liti del creditore (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto che, avendo il controricorrente dichiarato di voler profittare della transazione intervenuta tra la condebitrice compagnia di assicurazioni per la r.c.a. e il terzo creditore, il creditore non potesse poi agire in giudizio nei suoi confronti per ottenere la differenza tra la somma liquidatagli dal giudice di merito e la minor somma transatta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)