Sez. L, Sentenza n. 7212 del 17/05/2002 (Rv. 554503 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Giudizio instaurato nei confronti dei due responsabili solidali dell'evento lesivo - Sopravvenuta transazione con uno dei due condebitori per una parte del danno richiesto - Conseguenze - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
Chi, dopo aver citato in giudizio per il risarcimento del danno i due responsabili solidali dell'evento lesivo, abbia ottenuto in via transattiva da uno dei convenuti il risarcimento parziale non può più chiedere all'altro il risarcimento nella misura intera, ma solo nella misura ridotta della percentuale corrispondente alla quota transatta. Conseguentemente, la relativa domanda, originariamente formulata in termini di richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento "pro quota", dopo l'intervenuta transazione deve essere interpretata, in conformità con il suddetto principio, come rinuncia alla solidarietà tra i due debitori per l'intero e limitazione della pretesa alla condanna del soggetto rimasto in giudizio al pagamento della sola parte dell'obbligazione che a lui avrebbe fatto carico nei rapporti interni con l'altro condebitore. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro, la S.C. ha considerato viziata da ultrapetizione la sentenza che, dopo l'intervenuta transazione tra il danneggiato e l'imprenditore committente, aveva condannato l'appaltatore al risarcimento dell'intero danno originariamente richiesto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1304, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)